Il nostro Statuto
CAPITOLO I.
Istituzione e scopo della Società
Art. 1.
E' istituita in Lucito (Molise) una Società Agricola e Operaia.
Essa, evocando la memoria di due suoi concittadini illustri per ingegno e per dottrina, prende il nome dell'Avv. Giuseppe de Rubertis e del Prof. Giovanni Olivieri.
Art. 2.
La Società, mercé l'unione e la fratellanza, ha per iscopo di promuovere, con tutti i mezzi adeguati, il lavoro, l'istruzione e il benessere della classe agricola ed operaia, provvedendo ai
bisogni dei soci, in proporzione dei propri mezzi.
Art. 3.
I Soci sono ordinari ed onorari. Sono Soci ordinari coloro che vivono col mestiere, col commercio, coll'industria, con l'agricoltura e che hanno 16 anni compiuti, e non siano affetti da malattia
cronica inguaribile. Onorari sono quelli che, benemeriti cittadini, quantunque non operai, concorrano alla prosperità morale o materiale dell'Associazione.
Art. 4.
Ad ogni Socio sarà data una copia del presente Statuto, perché ne abbia legale cognizione, e un diploma di nomina, firmato dal Presidente e dal Segretario.
CAPITOLO II
Ammissione dei Soci
Art. 5.
Il nome di colui che aspira ad essere Socio ordinario sarà affisso nell'albo della Società, rimanendovi per otto giorni. Indi il Presidente, nella prossima riunione dell'Assemblea Generale, darà
lettura della domanda dell'aspirante e proporrà che si proceda a scrutinio segreto, all'ammissione del nuovo Socio che s'intende ammesso, se abbia riportato la maggioranza assoluta di voti
dell'Assemblea stessa.
Il minore viene ammesso quando per lui si obbliga chi per legge lo rappresenta.
Art. 6.
L'iscrizione dei Soci ordinari è obbligatoria per tre anni.
Art. 7.
Se un Socio vuol essere radiato dalla lista dovrà farne domanda scritta e diretta al Presidente due mesi prima dello spirare del triennio dalla sua iscrizione, altrimenti è obbligato al pagamento
di un'intera annata.
Art. 8.
Il Socio radiato dalla lista, non può essere riammesso se non presenti una sua domanda che sarà discussa, per l'ammissione o meno, dall'Assemblea generale nella sua prossima tornata. Poscia il
Presidente metterà a votazione segreta la riammissione la quale, per essere accettata, dovrà raccogliere due terzi dei voti degl'intervenuti. Il Socio, riammesso, è tenuto a pagare tutti i
mensili arretrati, senza che si possa tener conto dell'intera annata da lui pagata, di cui al precedente articolo.
Art. 9.
I Soci ordinari pagheranno la quota annua e per una sola volta la tassa di ammissione che verranno fissati dall' assemblea dei Soci.
Art. 10.
Il Socio che avrà fatto trascorrere il mese di maggio senza pagare la quota annua ricorrerà nella penale stabilita dall'Assemblea generale dei Soci con delibera a maggioranza assoluta.
Art. 11.
Ciascun Socio ordinario è obbligato di adempiere i seguenti doveri:
1) riconoscere ed osservare il presente Statuto le cui disposizioni sono obbligatorie;
2) difendere l'onore e l'integrità del Sodalizio;
3) intervenire alle Assemblee generali;
4) votare secondo la propria coscienza, senza mai sottostare a qualsiasi influenza;
5) non suscitare o avviare partiti nel seno della Società che dalla concordia attinge la sua forza e il suo progresso;
6) serbare lodevole condotta così nella famiglia come nel paese: aborrire l'ubriachezza, la bestemmia, la maldicenza, la calunnia, l'usura e gli altri vizi che rendono l'uomo
spregevole a sé e alla società civile;
7) frequentare le scuole e farle frequentare ai propri figli;
8) rispettare ed amare tutti, indistintamente, i componenti dell'Associazione.
CAPITOLO IV.
Benefizi cui hanno diritto i Soci
Art. 12.
Un medico chirurgo, retribuito dalla Società, nominato dall'Assemblea generale, nella tornata di maggio, a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta di voti, presterà la sua opera al socio
infermo.
Art. 13.
La Società, dopo i primi tre anni, incomincerà a pagare a tutti i Soci le medicine, ed a quelli bisognosi, durante l'infermità, darà dei soccorsi pecuniari, in proporzione del suo fondo
sociale.
Art. 14.
Non sono dovuti né medicinali né soccorsi per malattie procurate da abuso di vino e di liquori né per mali venerei né per ferite riportate in rissa che sia stata provocata dal Socio
richiedente.
Art. 15.
Le ricette da spedirsi e le domande di sussidio saranno presentate al Consiglio direttivo. Le domande di sussidio per essere accolte dovranno riportare la maggioranza assoluta di voti.
Art. 16.
In caso di grave sventura, potrà il Consiglio direttivo con due terzi di maggioranza, provvedere nei limiti dei fondi disponibili, a soccorrere il Socio che da tale sventura sia stato incolto.
Deve però il detto Consiglio direttivo riferirne all'Assemblea generale nella prossima tornata e riportarne l'approvazione con maggioranza assoluta di voti.
Art. 17.
In seno alla Società si può provvedere per i Soci stessi all'acquisto di prodotti chimici occorrenti per l'agricoltura e a tutti gli altri prodotti che si dovessero rendere utili al fabbisogno
dei Soci.
Tutto si farà mediante regolare prenotazione.
Art. 18.
Dopo tre anni della istituzione della Società, Soci avranno diritto ad ottenere prestiti dalla cassa in conformità di quanto è
prescritto nel capitolo seguente.
Art. 19.
In caso di morte di un Socio la Società ne proteggerà la famiglia e se questa non ha mezzi provvederà a modeste esequie ed a conveniente sepoltura del Socio defunto. I Soci tutti, salvo legittimi
impedimenti, hanno il dovere di accompagnare la salma.
Entra a far parte della Società, senza pagare alcuna tassa
di ammissione, il primo o la prima figlia del Socio, deceduto. Se questi sono minorenni, giusto l'Art. 3, verranno rappresentati dal padre o della madre o del tutore legalmente nominato.
Il padre può cedere prima del suo decesso il suo diritto di Socio alle persone di cui al capoverso precedente, figlio e figlia.
CAPITOLO V.
Fondi di cassa e prestiti
Art. 20.
Le somme pagate dai Soci, detratte la pigione, le spese di stampa ed illuminazione, e quant'altro occorra per il necessario, costituiscono il fondo sociale. Faranno anche parte dello stesso fondo
le tasse d'entrata e qualsiasi altra somma che venisse inviata alla Società.
Art. 21.
Il cassiere, quando avrà in cassa una somma maggiore di lire cinquantamila (L. 50.000) dovrà depositarla su un libretto postale di risparmio.
Art. 22.
Il Cassiere consegnerà al Presidente e questi farà affiggere in ogni ultimo giorno di mese nella sala della Società uno specchietto da cui si rilevi chiaramente la posizione finanziaria.
Art. 23.
Allorché il fondo sociale oltrepasserà la somma di
L. 1.000.000 (un milione) potrà essere impiegato in piccoli prestiti in favore dei soli soci ordinari a condizioni che questi siano in regola con i pagamenti mensili e presentino un garante
solvibile, prestiti che non superino la somma di lire centomila (L. 100.000). In prosieguo con l'ammontare il fondo di cassa, potrà essere aumentato anche il massimo della somma dei
prestiti.
Ben inteso, però che le somme dei prestiti non potranno assorbire mai quelle destinate per le spese d'ordinaria amministrazione, stanziate nel bilancio annuale.
Art. 24.
Hanno precedenza le domande dei prestiti dei Soci
che non ne chiesero altra volta.
Art. 25.
Le somme si danno per un anno e con l'annuo interesse del 5%.
CAPITOLO VI
Espulsione dei Soci
Art. 26.
Può un Socio venire espulso dalla Società, qualora se ne sia reso indegno di appartenervi, per domanda motivata o del Consiglio direttivo o di quindici Soci ordinari. Il Socio proposto per
l'espulsione, ha diritto a fare a voce o a presentare per iscritto le sue giustificazioni all'Assemblea generale la quale ha diritto a deliberare sull'espulsione o meno con votazione segreta a
maggioranza assoluta.
Art. 27.
Dovranno essere espulsi i Soci che siano colpe voli di danno di frode verso la Società, quelli che siano stati condannati con sentenza passato in cosa giudicata, per reati disonoranti, gli
ammoniti a norma di legge ed i soggetti a sorveglianza speciale, nonché coloro che creano in seno alla Società liti per capriccio di idee o tirannia contro la Società stessa, quelli che creano
continui disturbi tra Soci e Soci, quelli che non osservano lo Statuto Sociale.
Art. 28.
I Soci espulsi non hanno diritto a rimborso alcuno.
CAPITOLO VII.
Cariche ed uffici della Società e loro attribuzioni
Art. 29.
Ogni Socio ordinario ha diritto ad intervenire nelle Assemblee generali, per prendere parte alle discussioni e alle votazioni, eccetto i Soci che abbiano lite con la Società.
Art. 30.
Tutte le cariche sono gratuite, tranne quella del bidello al quale il Consiglio direttivo che lo nomina, assegnerà una modesta retribuzione.
Art. 31.
La Società ha un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario, un Cassiere, quattro Revisori dei conti e quattordici Consiglieri.
Tutti devono essere eletti fra i Soci ordinari, purché abbiano compiuto il ventunesimo anno. Il Presidente e il Vice-Presidente devono essere eletti a maggioranza assoluta di voti; si procederà
prima alla votazione del Presidente, poi a quella del Vice-Presidente. Parimente si voterà prima per la nomina del Segretario, poi del Vice-Segretario, poi del Cassiere. In seguito, a maggioranza
relativa di voti, si farà la elezione di quattro Revisori dei conti e infine quella dei quattordici Consiglieri.
Alle sette votazioni di cui è parola in questo ar¬ticolo si procederà a scrutinio segreto.
Art. 32.
Tutte le cariche sono annuali e terminano coll'ultimo di dicembre. Gli uscenti però durano in carica fino alla istallazione dei loro successori, e sono rieleggibili.
Art. 33.
L'Assemblea dei Soci nell'ultima domenica del mese di gennaio di ciascun anno, alle ore 8 a.m., senza bisogno di essere convocata, si riunisce di primo diritto e purché superi la metà più uno dei
soci iscritti, procederà alle elezioni di cui all'Art. 31. Sarà presieduta dal socio anziano di età, il quale, assistito dal Segretario e da quattro Soci che funzioneranno da scrutatori,
procederà alle operazioni della votazione: cioè, facendo fare al Segretario l'appello dei Soci iscritti, raccoglierà le schede dei votanti e le metterà in un'urna. Finita la votazione, prendendo
una scheda per volta, la leggerà a voce alta passandola, quindi, ai quattro scrutatori e farà segnare in apposito verbale, redatto dal Segretario, i voti riportati da ciascun candidato. Compiuto
lo sfoglio, proclamerà gli eletti giusta le disposizioni dell'Art. 31. Se le operazioni elettorali non si son potute terminare, l'assemblea si adunerà il giorno seguente alla stessa ora per
completarle.
In caso di mancato intervento della maggioranza dei Soci la stessa Assemblea si riunirà in seconda convocazione la prima domenica di febbraio alla stessa ora e sarà valida qualunque sia il numero
dei soci intervenuti.
Art. 34.
I quattro scrutatori di cui sopra, due devono essere i più anziani di età, e due i più giovani, frai Soci presenti, purché questi ultimi abbiano compiuto l'età di 21 anni.
Art. 35.
Ciascun Socio ordinario non può rivestire che una sola carica.
Art. 36.
II Consiglio direttivo si compone del Presidente,dei quattordici Consiglieri e del Segretario che ha solo voto consultivo. Esso Consiglio veglia e provvede al regolare andamento della Società:
compila il progetto del bilancio sociale: fa eseguire le deliberazioni delle Assemblee, e adempie alle altre incombenze conferitegli dal presente Statuto.
Art. 37.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti, e le sue deliberazioni non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri che lo compongono.
Art. 38.
Il Consiglio direttivo si adunerà in seduta ordinaria ogni prima domenica del mese alle ore 9 a.m.
All'occorrenza può essere convocato straordina-riamente dal Presidente.
Art. 39.
Il componente del Consiglio direttivo che per tre volte di seguito manchi alle riunioni, senza giustificati motivi, sarà dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio.
Art. 40.
Il Consiglio direttivo nomina il porta-bandiera ed un supplente, che dovrà portare la bandiera quando l'Associazione uscirà in forma pubblica.
Art. 41.
Il Presidente convoca il Consiglio direttivo e le Assemblee generali; forma l'ordine del giorno; autentica e firma le deliberazioni; stipula i contratti autorizzati; rappresenta la Società in
giudizio; rilascia i mandati di pagamento; regola la discussione e mantiene l'ordine nelle adunanze; ha la sorveglianza dell'uffizio e degl'impiegati della Società e fa iscrivere nelle liste
elettorali i soci che abbiano i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 42.
Il Vice-Presidente surroga il Presidente impedito.
Art. 43.
Il Cassiere riscuote le entrate della Società; paga i mandati; versa le somme esistenti in cassa, e quelle eccedenti L. 50.000, le versa nella cassa postale di risparmio; consegna al Presidente
il conto mensile da affiggersi nella sala ad ogni fine di mese giusta l'Art. 22; ed entro la prima metà di dicembre dà ai Revisori il conto dell'anno, da presentare all'Assemblea generale.
Art. 44.
I Revisori dei conti dovranno rivedere i conti annuali e riferirne all'Assemblea generale.
Art. 45.
II Segretario dipende dal Presidente per la corrispon-
denza e per la redazione dei verbali. Risponde dell' archivio, dei libri, dei mobili; custodisce il suggello e la bandiera. Trae i mandati di pagamento e gli avvisi di convocazione. Deve
assistere alle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee generali.
Può essere surrogato, in caso d'impedimento, dal Vice-Segretario.
Art. 46.
La Società ha pure un Presidente onorario, nominato fra i Soci onorari, a maggioranza assoluta di voti, nell' Assemblea generale del secondo giorno di gennaio. Egli spenderà la sua parola e la
sua opera, intente alla dignità e al progresso del Sodalizio.
All'occorrenza è invitato ad intervenire nel Consiglio direttivo e nelle Assemblee generali.
CAPITOLO VIII
Assemblee generali
Art. 47.
Le Assemblee generali ordinarie, oltre a quella stabilita all'Art. 33, saranno due, cioè, una nel secondo giorno del mese di gennaio e l'altra nella seconda domenica di maggio, alle ore 9
a.m.
Art. 48.
Le Assemblee straordinarie potranno essere convocate
o per iniziativa del Presidente o per domanda fatta da venti Soci almeno.
Art. 49.
Nella prossima Assemblea di gennaio si dovranno discutere e approvare i conti, nonché si dovrà discutere e approvare il progetto del bilancio, presentato dal Consiglio direttivo, e quant'altro
sarà segnato all'ordine del giorno, e si procederà alla votazione di cui all'Art. 46. In quella di maggio si delibererà su quanto è segnato all'ordine del giorno, e si procederà alla votazione di
cui all'Art. 12.
Art. 50.
Per essere valida l'Assemblea generale, dovrà interve- nire almeno la metà dei Soci più uno. Se, per mancanza di numero legale, si dovrà procedere ad una seconda Assemblea, questa avverrà otto
giorni dopo della prima, e le deliberazioni e votazioni se ranno valide, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Art. 51.
L'avviso di convocazione delle Assemblee generali deve contenere l'ordine del giorno delle cose da trattare, e sarà affisso, otto giorni prima, nel l'albo della Società.
Art. 52.
La votazione si farà per alzata e seduta, e il Presidente ne proclamerà l'esito. Alle votazioni delle cariche sociali si procederà com'è prescritto nei rispettivi articoli.
Art. 53.
Per quanto concerne le seconde votazioni, il ballottaggio e l'anzianità devono osservarsi, analoga mente, le prescrizioni della vigente legge comunale e provinciale.
CAPITOLO IX.
B a n d i e r a
Art. 54.
La Bandiera della Società, dal tricolore italiane sarà issata nelle grandi solennità nazionali e potrà uscire nei casi di cui all'Art. 19, o in alcune circostanze per determinazione del
Consiglio direttivo.
CAPITOLO X.
Scioglimento della Società
Art. 55.
In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione dell'attivo Sociale, come per legge.
Ben inteso però che i Soci che siano stati espulsi ovvero quelli che abbiano abbandonato la Società non possono mai pretendere qualsiasi quota dell'attivo sociale.
CAPITOLO XI.
Statuto
Art. 56.
Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea generale del giorno 22 marzo 1903.
Esso può essere modificato dall'Assemblea generale con votazione per appello nominale, purché la proposta di modificazione raccolga tre quarti del suffragio dei Soci intervenuti.
Il Presidente effettivo
NICOLA D'ATTILIO
Il Segretario
ROBERTO DE RUBERTIS
Il Presidente Onorario
PROF. CAV. GIOVANNI OLIVIERI
Revisione Assembleare del 13 gennaio2008
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
DELLE CARICHE SOCIALI
L'assemblea generale dei soci, tenutasi il 13 gennaio 2008, rifacendosi all'articolo 33 dello statuto sociale ed alla ormai decennale consuetudine, ha stabilito e deliberato quanto segue:
1) L'assemblea ordinaria si riunisce di primo diritto, secondo l'art.33 dello statuto sociale, quindi senza essere stata convocata, l'ultima domenica di gennaio per il rinnovo
delle cariche sociali.
2) Almeno otto giorni prima saranno affissi, alla parete della sala grande, dei manifesti sui quali verranno riprodotte le grafiche delle schede per le votazioni.
3) I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono apporre in stampatello il loro cognome nome e data di nascita nel riquadro della candidatura prescelta.
4) L'ultima domenica di gennaio l'assemblea si riunisce in prima convocazione alle ore 8,00, ove non fosse raggiunto il quorum, si andrà in seconda convocazione alle ore 9,00 e
sarà valida con qualsiasi numero di soci intervenuti. Essa sarà presieduta dal socio più anziano presente in sala il quale sarà anche il presidente del seggio elettorale.
5) Si costituirà il seggio elettorale con la nomina di due o quattro scrutatori tra i più giovani presenti, i quali appronteranno le cabine o tavolini appartati e l'elenco delle
candidature ben visibili dalle cabine di voto.
6) Il presidente farà timbrare e vidimare le schede per le votazioni dagli scrutatori, poi si inizieranno le operazioni di voto.
7) Al socio elettore saranno consegnate due schede, una per eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario, il vice segretario e il cassiere per i quali si potrà
esprimere un solo voto, l'altra per eleggere quattordici consiglieri e quattro sindaci revisori, per i primi si potranno votare quattordici candidati, per i secondi solo quattro, pena
l'annullamento della scheda. Dopo aver votato si piegheranno le schede in quattro e si introdurranno nelle apposite urne.
8) Il seggio resterà aperto fino alle ore 11,00, poi il presidente chiuderà il seggio badando di far votare i soci già presenti in sala. Quindi si apriranno le urne e il
presidente o un suo vice leggerà le schede una per volta facendo registrare i voti conseguiti dai candidati, in un apposito registro.
9) Terminate le operazioni di scrutinio il presidente proclamerà gli eletti e inviterà tutti i soci alla tradizionale bicchierata.
Il Presidente
Di Carlo Michele